Minori stranieri non accompagnati: finalmente varato dalla Camera il sistema nazionale di accoglienza e protezione dei minori più vulnerabili
“A fronte di tante nubi che si addensano sull’accoglienza in Europa, oggi il Parlamento italiano ha dato una grande prova di civiltà, riconoscendo i diritti dei più vulnerabili, i minori che arrivano da soli nel nostro Paese, con il varo di un sistema nazionale di protezione e di accoglienza. Con un ampio consenso da parte di forze politiche di maggioranza e di opposizione, dopo anni di stallo è stato infatti finalmente approvato il DDL Zampa, un testo che è nato dalla esperienza sul campo al fianco dei minori migranti e che è stato fortemente voluto e sostenuto non solo da Save the Children ma da tutte le più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti”.
“Voglio sottolineare in particolare l’impegno della prima firmataria, Sandra Zampa, che ringraziamo per avere sempre seguito in questi anni, con tenacia, l’iter del DDL assieme agli altri firmatari, in costante dialogo con tutti i soggetti coinvolti, e quello della relatrice alla Camera, Barbara Pollastrini, per la sua ferma determinazione nel portare la legge alla votazione in aula,” ha dichiarato Raffaela Milano, Direttore Programmi Italia-Europa di Save the Children, l’Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a tutelarne i diritti. “Facciamo ora appello al Presidente del Senato e ai capigruppo affinché l’iter della legge si concluda al più presto.
E’ la prima legge organica di questo tipo in Europa, auspichiamo quindi che l’esempio italiano venga seguito quanto prima anche dagli altri Paesi europei”.
La legge interviene sugli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori: dalla procedura per accertare la minore età agli standard delle accoglienze; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso alla istruzione, tutti tasselli fondamentali di una buona integrazione.
Sono più di 21mila i minori – adolescenti e a volte anche bambini – arrivati da soli in Italia nel 2016. Hanno affrontato viaggi spesso drammatici senza genitori e altre figure adulte di riferimento, o sono rimasti soli durante il tragitto, e una volta giunti in Europa sono i più vulnerabili, facilmente preda di circuiti di sfruttamento e violenza.
E’ fondamentale dunque considerarli, ancor prima che migranti o profughi, nel loro essere “minori soli” ed impegnarsi a rafforzare, come fa la legge, la rete di protezione e di cura.
La legge oggi approvata in Parlamento armonizza la normativa sulla protezione dei minori e quella sulla immigrazione, in un unico testo organico, che recepisce appieno i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Tra i principali cambiamenti disposti dalla legge si possono evidenziare i seguenti punti:
- Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione garantendone l’uniformità a livello nazionale. Attualmente, non esiste infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che con questa legge dovrebbe invece essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso. Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
- Per la prima volta si disciplina un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate esclusivamente ai minori per la prima accoglienza, dove i minori possono permanere non più di 30 giorni e un successivo passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale e una capacità adeguata ai flussi in arrivo. Viene poi attivata una banca dati nazionale per gestire in modo coordinato l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le Regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di necessità e bisogni specifici dei minori stessi (attraverso una “cartella sociale” condivisa che accompagnerà il minore nel suo percorso).
- Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
- Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare ad ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove inoltre lo sviluppo dell’affido familiare, come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
- Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età non si possieda più un permesso di soggiorno. È prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
- Per la prima volta infine sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
- Una particolare attenzione viene dedicata, dalla legge, ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.
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