Un minore migrante è prima di tutto un bambino

Fuggono dal proprio paese di origine a causa di guerre, violenze e povertà ma prima di essere migranti, i minori che raggiungono le nostre coste sono bambini, ragazzi e ragazze.

Molti di loro arrivano non accompagnati e, senza un opportuno sistema di protezione e tutele, rischiano di cadere nelle mani di trafficanti o della malavita. Di migliaia di minori si sono già perse le tracce.

Vogliamo che questi minori vengano tutelati e che i loro diritti, sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, vengano rispettati.

Per questo motivo, abbiamo sviluppato un Disegno di Legge specifico per la loro accoglienza e protezione. Dopo aver ricevuto l’approvazione alla Camera il 26 ottobre scorso, la legge non può diventare operativa fino a che non avrà ricevuto l’approvazione anche al Senato.

Siamo convinti che questo Disegno di Legge possa garantire il superiore interesse di questi minori e possa rappresentare una vera svolta in materia di accoglienza e tutela.

Il superiore interesse del minore

SENZA IL DDL

  • La competenza sul rimpatrio assistito è in mano alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (un organo amministrativo non orientato all’interesse del minore).
  • Esistono una serie di permessi di soggiorno che vengono usati per consuetudine o mai utilizzati. È il caso dei permessi di soggiorno per affidamento, per attesa affidamento o integrazione minore.
  • Manca una persona di riferimento che curi gli interessi dei minori rendendo impossibile attivare le procedure a loro protezione, tra cui quella del ricollocamento in altri Paesi europei.

CON IL DDL

  • Viene prevista per legge per tutti la necessità di svolgere indagini familiari e disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
  • Si fa più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
  • La legge, oltre a rafforzare l’istituto dell’affido familiare, stabilisce che ogni Tribunale istituisca un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati.

Per la sicurezza e la tutela dei minori soli non accompagnati che arrivano nel nostro Paese, l’approvazione al Senato del Disegno di Legge è fondamentale!

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