Che succede se un bambino ha la febbre a scuola? Tutte le risposte
Molti genitori o adulti di riferimento se lo sono chiesto e continuano a chiederselo: “Che succede se un bambino ha la febbre a scuola?”, “Qual è la procedura da seguire?”.
Tutte le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e nella circolare del Ministero della salute nr. 36254 dell'11 agosto 21, relativamente all’obbligo di quarantena.
Vediamo quali sono le indicazioni più importanti.
Caso sospetto di COVID-19 a scuola: cosa fare
Per gestire i casi sospetti di covid-19 all’interno della scuola, viene identificato preventivamente un Referente scolastico, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento.
Nel caso in cui durante l’orario scolastico un alunno presentasse febbre superiore a 37,5° o altri sintomi compatibili con il coronavirus, è necessario avvisare il Referente scolastico che a sua volta ha il compito di avvertire immediatamente i genitori o i tutori legali.
Nell’attesa dell’arrivo degli adulti di riferimento, il minore sarà ospitato in una stanza dedicata. Qui si procede all’eventuale rilevazione della temperatura seguendo due accortezze:
- tutti gli alunni con età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina chirurgica,
- nella rilevazione della temperatura corporea si deve ricorrere all’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non verrà mai lasciato da solo, ma sarà sempre in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore o tutore legale.
Non appena il bambino viene riportato nel proprio nucleo famigliare, i genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso (triage telefonico) e per sottoporre la persona al test con tampone naso-oro faringeo.
Cosa fare se il tampone dell’alunno è negativo
Se il tampone è negativo, l’alunno dopo aver contattato il Pediatra rimarrà a casa fino alla completa guarigione.
L’alunno potrà riprendere la frequenza scolastica senza alcuna certificazione/attestazione per il rientro del pediatra o del Medico curante, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia.
Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore sui motivi dell’assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.
Cosa fare se il tampone dell’alunno è positivo
Quando il tampone è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia sia la ricerca dei contatti sia le azioni di sanificazione straordinaria dell’edificio (o delle parti interessate).
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Se l’esito del tampone di chiusura isolamento è negativo:
l'Ausl, ricevuti i dati dalla farmacia, invia la notifica di fine isolamento all'indirizzo mail dell'interessato e del proprio medico.
Per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare previsto dalla ATS. - Se l’esito del tampone di chiusura isolamento è positivo:
l'isolamento prosegue e la farmacia può prenotare il successivo tampone di controllo dopo 7 giorni. Se a questo ulteriore tampone (eseguito dopo 7 giorni) si risulta ancora positivi, non sono necessari ulteriori test e la chiusura dell’isolamento è prevista comunque a 21 giorni.
Al 21° giorno, quindi, l'Ausl invierà la notifica di fine isolamento all'indirizzo e-mail dell'assistito e del relativo medico/pediatra.
Alunni entrati in contatto con un positivo: cosa fare
L’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e la circolare MIUR dell’8 gennaio 2022 disciplinano la gestione dei contatti di casi di infezione da Covid 19 in ambito scolastico.
Secondo questi documenti bisogna distinguere tra:
1) Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
2) Scuola primaria
a) In presenza di un solo caso di positività per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza.
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).
Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola.
Se il risultato del tampone T0 è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
b) In presenza di almeno due casi positivi:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
3) Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale.
a) In presenza di un caso di positività per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo:
- attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
b) In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
c) In presenza di almeno tre casi di positività nella classe.
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
La chiusura di una scuola o di una parte di essa sarà valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.
Figli in quarantena e diritti dei genitori lavoratori
Qualora uno studente venga posto in quarantena per positività al COVID-19 o per essere stato tracciato come contatto a rischio, come dovranno comportarsi i genitori lavoratori?
In questo caso fino al 31 marzo 2022, sussiste uno specifico “Congedo parentale SARS CoV-2”, che può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Questo congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sussiste il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per aggiornamenti sull'anno scolastico 2021/2022, leggi l'articolo "Covid: tutte le regole del rientro a scuola".
Per tutte le informazioni sul congedo straordinario “Covid-19” vedere il testo di legge D.L. n. 21/10/2021 nr. 146 convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215.
Per maggiori dettagli consultare:
- Il sito del Ministero dell’Istruzione dedicato al rientro a scuola
- Le FAQ del Ministero dell’Istruzione e della salute
- La guida illustrata per la ripartenza in sicurezza
- Il Sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione per lo smart working
- Circolare INPS nr. 189 17/12/21
- Circolare del Miur nr. 11 del 8/1/22